

Prestazioni Mutualistiche
Integrazioni
Richiesta integrazione da parte degli operai a tempo determinato
Il dipendente deve presentare all'ente bilaterale "modulo di richiesta integrazione" – All. A – il quale deve essere compilato in tutte le sue parti, pena sospensione della pratica.
Per avere diritto al rimborso dell'integrazione la richiesta deve essere consegnata entro un anno dal ricevimento del pagamento dell'indennità da parte dell'inps/inail, ovvero entro un anno dall'evento, qualora lo stesso abbia una durata pari o inferiore alla carenza (3 gg. per malattie, 4 gg. per infortuni).
L'ente bilaterale provvede ad integrare gli eventi di malattia/infortunio, sulla base delle giornate indennizzate da INPS/INAIL (escludendo eventuali giorni non liquidati per sanzioni, ecc.) e comunque, le giornate indennizzabili non potranno superare quelle comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.
L'integrazione della malattia viene erogata solo per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi all'ente bilaterale.
L'integrazione dell'infortunio viene erogata per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi all'ente bilaterale, fino a guarigione completa – fermo restando il limite di 180 giorni -, ovvero, in caso di cessazione, per un periodo di 120 giorni di calendario dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nell'eventualità in cui il lavoratore, pur avendo inoltrato la documentazione, non avesse ricevuto l'assegno di liquidazione integrazione da parte dell'ente bilaterale, ha facoltà di reclamarne il pagamento entro un anno dal momento in cui ha ricevuto l'indennità dall'inps/inail.
Per gli eventi il cui decorso è superiore alla carenza il dipendente deve:
- attendere il pagamento dell'indennità di malattia/infortunio da parte dell'INPS/INAIL;
- presentare all'ente bilaterale il prospetto di liquidazione attestante l'effettivo pagamento dell'evento da parte degli enti previdenziali;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. A -.
- allegare alla richiesta copia busta paga
Per gli eventi il cui decorso è inferiore o pari alla carenza il dipendente deve:
- presentare copia del certificato medico di malattia/infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. A -;
- allegare alla richiesta copia busta paga
Agli operai a tempo determinato spetta una sola carenza all'anno, salvo i casi in cui la malattia comporti un numero di giorni di assenza superiore a quelli della carenza.
Richiesta integrazione da parte degli operai a tempo indeterminato.
A) Per gli eventi di infortunio
Per gli eventi di infortunio, non anticipati in busta paga dal datore di lavoro, deve essere inoltrata apposita domanda da parte del dipendente a tempo indeterminato attraverso il "modulo di richiesta integrazione" – All. B - compilato in tutte le sue parti, pena sospensione della pratica.
Per avere diritto al rimborso dell'integrazione la richiesta deve essere consegnata entro un anno dal ricevimento del pagamento dell'indennità da parte dell'INAIL, ovvero entro un anno dall'evento qualora lo stesso abbia una durata pari o inferiore alla carenza (4 gg. per infortuni).
L'integrazione dell'infortunio viene erogata per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi, fino a guarigione completa – fermo restando il limite di 180 giorni -, ovvero, in caso di cessazione, per un periodo di 120 giorni di calendario dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nell'eventualità in cui il lavoratore, pur avendo inoltrato la documentazione, non avesse ricevuto l'assegno di liquidazione integrazione da parte dell'ente bilaterale, ha facoltà di reclamarne il pagamento entro un anno dal momento in cui ha ricevuto l'indennità dall'INAIL.
Per gli eventi il cui decorso è superiore alla carenza il dipendente deve:
- attendere il pagamento dell'indennità di infortunio da parte dell'INAIL;
- presentare all'ente bilaterale il prospetto di liquidazione attestante l'effettivo pagamento dell'evento da parte dell'INAIL;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. B -.
- allegare alla richiesta copia busta paga
Per gli eventi il cui decorso è inferiore o pari alla carenza il dipendente deve:
- presentare copia del certificato medico di infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. B -
- allegare alla richiesta copia busta paga
B) Per gli eventi di malattia
Per ottenere l'integrazione delle indennità di malattia anticipate in busta paga, deve essere inoltrata apposita domanda da parte dell'azienda attraverso il "modulo di richiesta integrazione" – all. C – il quale dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena sospensione della pratica.
Per avere diritto al rimborso dell'integrazione la richiesta deve essere consegnata entro un anno dal pagamento dell'indennità da parte dell'azienda, ovvero entro un anno dall'evento qualora lo stesso abbia una durata pari o inferiore alla carenza (3 gg. per malattia).
L'ente bilaterale provvede ad integrare gli eventi sulla base delle giornate indennizzabili dall'INPS (escludendo eventuali giorni non liquidati per sanzione, ecc….), che comunque non potranno superare quelle comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.
L'ente provvederà a richiedere ai lavoratori il rimborso di giornate integrate e ritenute non indennizzabili dall'INPS.
L'azienda, per ogni evento di malattia, dovrà comunicare alla cassa le giornate ritenute non indennizzabili dall'INPS.
L'ente bilaterale provvede ad erogare l'integrazione per le giornate riconosciute indennizzabili dall'INPS a seguito di ricorso presentato dal dipendente e conclusosi a favore dello stesso.
L'integrazione della malattia viene erogata solo per i periodi in cui il lavoratore risulta assunto presso un'azienda agricola in regola con il versamento dei contributi all'ente bilaterale.
Nell'eventualità in cui l'azienda, pur avendo inoltrato la documentazione, non avesse ricevuto l'assegno di liquidazione integrazione da parte dell'ente bilaterale, ha facoltà di reclamarne il pagamento entro un anno dal verificarsi dell'evento.
Per gli eventi il cui decorso è superiore alla carenza l'azienda deve:
- presentare copia del certificato medico di malattia/infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. C -.
- presentare all'ente bilaterale copia della busta paga dalla quale si evince il periodo indennizzato.
Per gli eventi il cui decorso è inferiore o pari alla carenza l'azienda deve:
- presentare copia del certificato medico di malattia/infortunio;
- presentare all'ente bilaterale il "modulo di richiesta integrazione" debitamente compilato in tutte le sue parti – All. C -.
- presentare all'ente bilaterale copia della busta paga.
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